giovedì 12 novembre 2020

La Costituzione della Repubblica Federale degli Stati Caudini


C'era una volta Senza  Filtro,

una delle voci più originali e innovative del mondo "giornalistico" in Valle Caudina stampato e distribuito nella Caudium di fine Novecento e precisamente nel biennio 1997/1999. All'epoca l'Unione dei Comuni Caudini era pura utopia, un'entità senza capo né coda, senza nessuna prospettiva reale in ambito amministrativo. Da allora qualche piccolo passo in avanti è stato fatto, ma talmente piccolo da risultare irrilevante nella vita degli eredi dei Guerrieri delle Forche Caudine.

Senza Filtro ora è disponibile in rete e vi invitiamo a dare un'occhiata ai tredici "bollettini" della voce ufficiale del Centro Sociale e Culturale Impronte con sede a Cervinara, ma con un bacino d'utenza allargato a tutti i paesi limitrofi. Probabilmente questa promiscuità tra gli abituali frequentatori della struttura, ubicata tra Joffredo e Ferrari, fu la scintilla che ispirò Esseffe. La Costituzione della Repubblica Federale degli Stati Caudini, scritta da Claudio Simeone & Compagn*, resta una delle perle che riproponiamo alle Lettrici e ai Lettori de Lo Schiaffo 321.

Buona lettura, Caudine e Caudini


Costituzione della Repubblica Federale degli Stati Caudini

PREAMBOLO

Talora, nel corso delle vicende umane, si rende necessario per un popolo, liberarsi dai vincoli che lo hanno tenuto legato ad un altro con cui non tiene niente da spartere, affinché possa prendere il posto che gli spetta tra le Nazioni delle Terra. Pertanto, considerato che la situazione attuale non va bene sia amministrativamente, socialmente, culturalmente, economicamente, che religiosamente, sportivamente e sessualmente, che non si lavora, che non si tromba spesso, d’oggi in avanti e fino alla fine dei Tempi Supplementari, la Valle Caudina, una, indivisibile e sovrana, sarà Stato tra gli Stati, retta dalla seguente Costituzione.


ARTICOLO 1

E’ costituita in Valle Caudina la Repubblica Federale Degli Stati Caudini.

ARTICOLO 2

La Valle Caudina è una, unita e indivisibile.

ARTICOLO 3

Sono cittadini a pieno titolo della Repubblica Federale degli Stati Caudini coloro che risiedono nei seguenti paesi:

– Airola, Arpaia, Bonea,

– Bucciano, Cervinara, Moiano,

– Montesarchio, Paolisi, Rotondi,

– San Martino Valle Caudina.

La cittadinanza della Repubblica Federale degli Stati Caudini si acquista e si perde per nascita, per morte, o per decreto unico e immodificabile del Presidente della Repubblica Federale degli Stati Caudini.

ARTICOLO 4

La sede del Parlamento della Repubblica Federale degli Stati Caudini è situata transitoriamente in Cervinara, nel Palazzo Marchesale. La sede definitiva sarà decisa con un plebiscito popolare.

ARTICOLO 5

E’ consentita la poligamia.

ARTICOLO 6

L’idioma nazionale è l’osco. Sono altresì tutelate le altre forme linguistiche presenti nel territorio: l’italiano, l’inglese, il napoletano e il pignataro.

ARTICOLO 7

La Repubblica riconosce e tutela il lavoro, soprattutto la coltivazione.

Lo sciopero non è più un diritto.

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla Repubblica, però le processioni sul suolo caudino sono proibite.

Inoltre sono vietate sul tutto il territorio caudino le seguenti attività ricreative:

-il Beach Volley,

– il latino-americano.

ARTICOLO 9

Le pubblicazioni nazionali sono VOX e Senza Filtro. Qualsiasi altra forma di giornalismo è da considerarsi sovversiva e pericolosa per la sicurezza della Repubblica, pertanto la libertà di stampa è elargita a discrezione del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 10

Il Soldo Caudino è la valuta nazionale e corrisponde a 1.327,27 Euro.

ARTICOLO 11

L’educazione scolastica è facoltativa, quelli che non vanno a scuola però vengono avviati fin dalla più tenera età alle cave di ghiaia ad Arpaia.

ARTICOLO 12

Il simbolo della Repubblica Federale degli Stati Caudini è costituito da una salamandra che si arrevota nell’acqua sotto il sole caudino a mezzogiorno del 23 agosto 1998, mentre da sud ovest comincia ad apparire un filo di nuvole bianche bianche e scioscia un ventariello fresco da sopra la muntagna.

Bandiera ufficiale della Repubblica Federale degli Stati Caudini 

ARTICOLO 13

La bandiera della Repubblica Federale degli Stati Caudini è il tricolore caudino: verde Partenio, verde Taburno, verde Mafariello a tre bande orizzontali di eguali dimensioni.

ARTICOLO 14

Lo scudetto della Repubblica Federale degli Stati Caudini è costituito dal cervo che si trombettea la cerva.

La copertina del dodicesimo Senza Filtro

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 15

Con la presente disposizione sono aboliti nel territorio caudino i Comuni e viene decretata nulla l’autorità di tutti gli Enti istituiti prima della Repubblica Federale degli Stati Caudini. I sindaci in carica prima della presente costituzione vengono destituiti.

ARTICOLO 16

Il Parlamento Caudino si compone della Camera Popolare e del Senato dei Probiviri. Le due Camere non si riuniscono mai in seduta comune, se non per mangiarsi una cosa assieme. Ogni Parlamento rimane in carica per 3 anni.

ARTICOLO 17

La Camera Popolare è eletta con suffragio universale ed è composta da 25 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini della Repubblica che al momento dell’elezione abbiano compiuto i 16 anni di età e coloro i quali non abbiano oltrepassato i 35 anni.

ARTICOLO 18

Il Senato è composto da 10 membri ed è un’istituzione aristocratica la cui autorità emana direttamente da Dio. Ne fanno parte di diritto i fondatori della Repubblica Federale degli Stati Caudini, ai quali spetta il 60% delle cariche. I restanti posti vengono assegnati in base a libere elezioni tra i cittadini. Il Senato esercita il diritto di veto incondizionato sulle proposte di legge presentate dalla Camera Popolare.

ARTICOLO 19

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal popolo, il quale sceglie tra i candidati proposti dal Senato. Il Presidente resta in carica 20 anni. Possono aspirare alla carica di Presidente tutti i cittadini della Repubblica che abbiano compiuto i 22 anni.

ARTICOLO 20

L’iniziativa legislativa è esercitata dalla Camera la quale presenta i disegni di legge al Senato il quale può approvarli o rimandarli alla Camera per ulteriori modifiche e aggiustamenti, dopodiché la proposta di legge passa nelle mani del Presidente il quale ne verifica la costituzionalità e in caso positivo l’approva con immediata entrata in vigore. In caso contrario non si può fare niente.

Il Senato propone e approva tutte le leggi che vuole senza il parere favorevole della Camera, fatta salva l’approvazione del Presidente.

Il Presidente invece legifera per cazzi suoi e non deve dare conto a nessuno.

ARTICOLO 21

La sicurezza della Repubblica è affidata alla Guardia Nazionale Caudina, alla Mondialpol e all’U.S.S.(Ufficio Situazioni Segrete).

ARTICOLO 22

La Repubblica Federale degli Stati Caudini incoraggia la ricerca nucleare anche a scopi bellici.

ARTICOLO 23

Non è prevista revisione costituzionale.

Visto, si approva con immediato effetto di legge.

Malatie scritte da Claudio Simeone

tratto da Senza Filtro Numero 12

Nessun commento:

Posta un commento